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DECRETO 15 settembre 1987, n. 414 - Normattiva

DECRETO 15 settembre 1987, n. 414 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q

ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 15 settembre 1987, n. 414 Disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88. (GU n.236 del 09-10-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allegati Modello A Modello A Modello B Modello B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-10-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83, del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE della commissione numero 2353/87 del 31 luglio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88; Visto il regolamento CEE della commissione numero 2102/84, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione; Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro; Attesa la necessità di integrare la normativa CEE sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentano di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato; Decreta: Art. 1 Per l'attuazione nel territorio della Repubblica italiana delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, citata nelle premesse per la campagna 1987-88, si osservano le norme integrative del presente decreto. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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