erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 giugno 1950, n. 415 Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica. (GU n.153 del 07-07-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato nella Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perché dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessiva di sei mesi per ciascuno. Ogni corso sostituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate. Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.