ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 20 settembre 1988, n. 415 Modificazioni al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente: "Regime delle importazioni di merci". note: Entrata in vigore del decreto: 29/09/1988 (GU n.228 del 28-09-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-9-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente il regime delle importazioni delle merci; Ritenuta l'opportunità di liberalizzare le importazioni di succhi di limone e pertanto di apportare le dovute modifiche al suddetto regime; Decreta: Art. 1 Le importazioni dei succhi di limone dai Paesi delle zone A 2, A 3, B e C di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, già soggette ad autorizzazione ministeriale, sono liberalizzate. Pertanto, all'allegato 2 - Elenco delle merci, del ripetuto decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, vengono apportate le seguenti modifiche: viene eliminato il simbolo "A", con i relativi riferimenti alle note, apposto in corrispondenza delle zone summenzionate per le posizioni 2009 3051, 2009 3055 e 2009 3059; la nota
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.