Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415 ultimo aggiornamento all'atto: 11/07/1992 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992). note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1992) (GU n.305 del 31-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 93) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1 2 CAPO II IN MATERIA DI ENTRATE 3 CAPO III DISPOSIZIONIPER IL SETTORE DEI TRASPORTI 4 CAPO IV IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE 5orig. CAPO V DISPOSIZIONIIN MATERIA DI PREVIDENZA 6 CAPO VI NORME FINALI 7 Allegati Prospetto Prospetto Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Tabella D Tabella D Tabella E Tabella E Tabella F Tabella Forig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992. 2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti: Nota all'art. 1: - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.