← Italia

LEGGE 11 giugno 1950, n. 416 - Normattiva

LEGGE 11 giugno 1950, n. 416 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 giugno 1950, n. 416 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.153 del 07-07-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-7-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 33 luglio 1947, n. 961, è ratificato con le modificazioni seguenti: Art.

  1. - Il primo coma è sostituito dai seguenti: "Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1 ottobre 1949, saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso al sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081". "La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo". Art.
  2. - Il n. 3 è sostituito dal seguente: "3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia per comportamento contrario al regime fascista". Art. 13-bis (nuovo). - "Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.