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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 417 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 417 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizz

azione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 417 ultimo aggiornamento all'atto: 19/12/1961 --> Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente si 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1961) (GU n.133 del 10-06-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-1-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, portante modificazione del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, sostituita dalla seguente: ((Tassa fissa -- A) motocicli di qualsiasi tipo motocarrozzette e trattrici agricole...............................L. 500 B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose: fino a 8 CV........................................." 3.500 2) da oltre 8 fino a 12 CV.........................." 7.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV....................." 10.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV........................." 14.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV........................." 21.000 6) oltre 40 CV......................................" 28.000 C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata: 1) fino a 7 quintali............................." 7.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali.................." 17.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali..................." 21.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali..................." 28.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali..................." 35.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali..................." 42.000 7) oltre 80 quintali.............................." 56.000 D) rimorchi di portata: 1) fino a 20 quintali.............................." 14.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.................. " 24.000 3) oltre 50 quintali.............................." 35.000 E) rimorchi per trasporto di persone: 1) fino a 15 posti..................................." 10.000 2) da 16 a 25 posti..................................." 13.000 3) da 26 a 40 posti..................................." 18.000 4) oltre i 40 posti..................................." 25.000 Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire 1.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'autoveicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente. Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una sopratassa pari a sei quinti dell'imposta dovuta. Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere c) e d) è ridotta a 1/4 (un quarto). Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera E)) ). articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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