LEGGE 15 dicembre 1990, n. 417 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 dicembre 1990, n. 417 Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1991 (GU n.1 del 02-01-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilità. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 563/1979 (Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto), è il seguente: "Art.
- - L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1› gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a L. 120.000 e a decorrere dal 1› gennaio 1980 a L. 150.
- L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi