DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417 Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (GU n.251 del 24-10-1992 - Suppl. Ordinario n. 115) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZIAMMINISTRATIVO-CONTABILI 1 2 CAPO II AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CAPO III BENI E SERVIZI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CAPO IV SERVIZIO DI CASSA 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CAPO V SERVIZIO DI MENSA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 CAPO VI GESTIONI DEI MATERIALI 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 CAPO VII ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, SPORTIVE E RICREATIVE 61 62 63 64 65 CAPO VIII SERVIZI A PAGAMENTO 66 67 68 69 70 71 72 73 CAPO IX DISPOSIZIONI VARIE 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-11-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché l'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359, che prevede l'emanazione di nuove norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale può contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400; Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere del Ministro del tesoro, che si è espresso favorevolmente in data 16 agosto 1988 e in data 29 luglio 1991; Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle adunanze delle sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Art. 1 Disposizioni generali
- I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilità speciale, curano il coordinamento e l'unità di indirizzo amministrativo-contabile delle attività dei vari uffici di amministrazione e contabilità degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- I questori sovrintendono all'attività amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi