DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 417 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 417 Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali. note: Entrata in vigore del decreto: 20-10-1995 (GU n.233 del 05-10-1995 - Suppl. Ordinario n. 118) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo primo LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI E I LORO COMPITI 1 2 Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Titolo terzo APERTURA E CHIUSURA 26 27 28 29 30 Titolo quarto SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Titolo quinto SERVIZI AL PUBBLICO: PUBBLICAZIONI 42 Titolo sesto SERVIZI AL PUBBLICO: DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 43 Titolo settimo SERVIZI AL PUBBLICO: USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA 44 Titolo ottavo SERVIZI AL PUBBLICO: RIPRODUZIONI 45 Titolo ottavo SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI 46 47 48 49 Titolo nono SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Titolo decimo NORME TRANSITORIE E FINALI 61 62 63 64 65 Allegati Allegato Allegato(parte 1) Allegato(parte 2) Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-10-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4; Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza; Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Biblioteche pubbliche statali
- Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono così ripartite per regione: Piemonte: Torino: Biblioteca nazionale universitaria; Torino: Biblioteca reale. Lombardia: Milano: Biblioteca nazionale Braidense; Cremona: Biblioteca statale; Pavia: Biblioteca universitaria. Liguria: Genova: Biblioteca universitaria. Veneto: Venezia: Biblioteca nazionale Marciana; Padova: Biblioteca universitaria. Friuli-Venezia Giulia: Trieste: Biblioteca statale; Gorizia: Biblioteca statale Isontina. Emilia-Romagna: Bologna: Biblioteca universitaria; Modena: Biblioteca Estense universitaria; Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale). Toscana: Firenze: Biblioteca nazionale centrale; Firenze: Biblioteca Marucelliana; Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana; Firenze: Biblioteca Riccardiana; Lucca: Biblioteca statale; Pisa: Biblioteca universitaria. Marche: Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli. Lazio: Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II; Roma: Biblioteca Angelica; Roma: Biblioteca Casanatense; Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte; Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea; Roma: Biblioteca medica statale; Roma: Biblioteca statale Baldini; Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina; Roma: Biblioteca Vallicelliana. Campania: Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III; Napoli: Biblioteca universitaria. Puglia: Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi. Basilicata: Potenza: Biblioteca nazionale. Calabria: Cosenza: Biblioteca nazionale. Sardegna: Cagliari: Biblioteca universitaria; Sassari: Biblioteca universitaria.
- Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali: Veneto: Padova, Abbazia di S. Giustina; Teolo (Padova), Abbazia di Praglia. Lazio: Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino; Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti; Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa; Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo; Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica; Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari. Campania: Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava; Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine; Napoli, Oratorio dei Gerolamini. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti - La legge 31 gennaio 1926, n. 100, recante "Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1926, n. 25, recita agli articoli 1 e 2; "Art.
- - Sono emanate con reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare: 1 l'esecuzione delle leggi; 2 l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo; 3 l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le province, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge. Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili". Art.
- - L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato". - Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana". - Il D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, reca "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica". - Il D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 reca: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali". - La legge 14 gennaio 1993, n. 4, oltre a convertire in legge il D.L. n. 433/1992 di cui sopra, contiene anche disposizioni in materia di biblioteche statali di archivi di Stato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi