← Italia

DECRETO 10 settembre 1988, n. 418 - Normattiva

DECRETO 10 settembre 1988, n. 418 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q

ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 10 settembre 1988, n. 418 Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali. note: Entrata in vigore del decreto: 1988/10/14 (GU n.229 del 29-09-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Allegato tecnico Allegato tecnico Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-10-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, ed in particolare l'art. 13 il quale demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione degli articoli 4 e 10 della legge stessa; Visto il proprio decreto 14 giugno 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1985; Considerato che lo sviluppo dei traffici combinati richiede la regolamentazione dei veicoli destinati ad operare prevalentemente nelle aree portuali e di interscambio terra-mare per la movimentazione di veicoli e di containers carrellati; Decreta: Art. 1 I veicoli destinati ad operare prevalentemente nelle aree portuali e di interscambio per i trasporti combinati terra-mare e per la movimentazione di veicoli e di containers carrellati sono denominati "mezzi di movimentazione" e sono inquadrati tra le macchine operatrici semoventi e trainate di cui al punto c) dell'art. 30 del testo unico citato nelle premesse, come modificato dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 38/1982 ha apportato modifiche ad alcuni articoli del codice della strada (approvato con D.P.R. n. 393/1959). - Il D.M. 14 giugno 1985 (in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1985) concerne le norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.