clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 ultimo aggiornamento all'atto: 16/01/2014 --> Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014) (GU n.39 del 16-02-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2 3 4 5orig. 6 7 8 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-1-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.