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LEGGE 8 maggio 1971, n. 420 - Normattiva

LEGGE 8 maggio 1971, n. 420 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 maggio 1971, n. 420 ultimo aggiornamento all'atto: 10/05/1978 --> Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194, e alla legge 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1978) (GU n.167 del 05-07-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-5-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà, oltre che alla esecuzione delle opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle infrastrutture di volo ed alle altre sistemazioni occorrenti, in conformità al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. (

(1)) I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Società e alle condizioni stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194. I terreni di proprietà privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilità gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Società stessa. Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione. --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 27 aprile 1978, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonché dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, è elevato a dieci anni". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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