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DECRETO 2 novembre 1998, n. 421 - Normattiva

DECRETO 2 novembre 1998, n. 421 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 2 novembre 1998, n. 421 ultimo aggiornamento all'atto: 29/06/2019 --> Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

  1. note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019) (GU n.286 del 07-12-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-2019 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive; Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni, sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici; Vista, altresì, la necessità di prevedere che le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte dei citati soggetti; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 - serie generale - n. 71, con il quale in attuazione del citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono state stabilite, in via d'urgenza, le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, nonché le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997; Ritenuto, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, risulta preordinato a dettare norme di natura regolamentare e deve conseguentemente venire adottato nel rispetto della procedura e delle forme previste dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della citata legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso dalla conferenza Stato- regioni in data 19 marzo 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3995 del 23 luglio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
  2. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.
  3. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nellatabella B allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720,provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 446 del
  5. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi ((oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblicì, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015)) .
  6. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.
  7. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante ((il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblicì, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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