← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 422 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 422 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visuali

zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 422 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata nel comune di Verona. (GU n.103 del 29-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-5-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona, in data 2 febbraio 1957, integrato con dichiarazioni del 9 febbraio e 16 aprile stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata nel comune di Verona. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n.
  2. - RELLEVA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.