LEGGE 13 maggio 1971, n. 422 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 maggio 1971, n. 422 Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra. (GU n.167 del 05-07-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-7-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La lettera
- b)del n. 58 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo: "
- b)Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti: 1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000); 2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000)". Note "La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto. Le parti accessorie non sono soggette a tassa. La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunità economica europea. La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, e loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè: in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi