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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1978, n. 422 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1978, n. 422 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1978, n. 422 Modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della guardia di finanza. (GU n.219 del 07-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-8-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della guardia di finanza, quale risulta modificato dai regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, 24 febbraio 1910, n. 120, 8 aprile 1929, n. 739 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734; Ritenuta la necessità, ai fini della concessione dell'anzidetta onorificenza, di prevedere norme comuni per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Articolo unico L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734, è sostituito dal seguente: "Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: croce d'oro: 25 anni; croce d'argento: 16 anni. È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 40 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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