Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 25 luglio 1988, n. 422 Applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per la determinazione delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'I.N.P.D.A.I. note: Entrata in vigore del decreto: 16/10/1988 (GU n.231 del 01-10-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-10-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44, concernenti la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nonché le norme per l'attuazione delle leggi stesse di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni della richiamata normativa; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), recante il principio secondo cui per le disposizioni in materia pensionistica sono necessarie proiezioni finanziarie almeno decennali, nonché l'art. 21, comma 6, della richiamata legge; Visto l'art. 3, commi 2, 2- bis e 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che, tra l'altro, demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di determinare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I., le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987; Viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I. con la deliberazione del 27 maggio 1988; Considerato che le disposizioni di cui ai commi 2 e 2- bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, individuano il parametro costituito da una retribuzione lorda contributiva doppia del limite massimo in vigore rispettivamente come misura minima di riferimento per la determinazione del limite massimo di retribuzione lorda contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1988 e come limite massimo di retribuzione lorda contributiva stabilito direttamente dal legislatore per il quinquennio anteriore al 1° gennaio 1988; Ravvisata l'opportunità, sulla base delle considerazioni che precedono, di disporre a decorrere dal 1° gennaio 1988 il limite massimo della richiamata retribuzione lorda contributiva pari al triplo della misura in vigore al 31 dicembre 1987; Ritenuto che le proposte formulate dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I., per la parte concernente la rivalutazione annuale del limite massimo di retribuzione lorda imponibile in relazione alle variazioni percentuali dell'indice costo vita calcolato dall'ISTAT, non risultano conformi al richiamato art. 3 del decretolegge n. 86/1988 convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, secondo cui per le successive variazioni del limite predetto restano ferme le disposizioni previste nell'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44; Considerato altresì che le misure delle aliquote contributive previste nelle richiamate proposte non risultano adeguate alla necessità di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione; Ravvisata l'opportunità di prevedere livelli contributivi idonei ad assicurare l'equilibrio della gestione sulla base di proiezioni finanziarie per un periodo di quindici anni; Decreta: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.