LEGGE 30 dicembre 1991, n. 422 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 dicembre 1991, n. 422 Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina. note: Entrata in vigore della legge: 19-01-1992 (GU n.3 del 04-01-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------ AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - I collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato della Repubblica, prima dell'approvazione della presente legge, erano costituiti secondo le circoscrizioni territoriali stabilite dalla tabella approvata con D.P.R.6 febbraio 1948, n. 30 (Tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica), successivamente rettificata con D.P.R. 28 febbraio 1948, n.
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