Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 19 giugno 1995, n. 422 ultimo aggiornamento all'atto: 02/01/2013 --> Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio. note: Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2013) (GU n.241 del 14-10-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. Allegati Allegato A Allegato Aorig. Allegato B Allegato Borig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-1-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio; Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e le sue successive modificazioni, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffidi provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro L, tabella XIV, dell'allegato A relativo all'istituzione del ruolo dei dirigenti superiori del Ministero dell'industria per i servizi delle camere di commercio; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 20 relativo ai segretari generali; Visto il comma 4 del predetto art. 20, che prevede la istituzione di un elenco di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, nonché il comma 4 dello stesso articolo, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la definizione di criteri e di modalità per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta in conformità ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 19, comma 1, e 23; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere n. 1580/94 pronunciato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 265428 del 9 giugno 1995); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: a) "legge", indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) "elenco", indica l'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; c) "Ministro e Ministero", indica il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) "direttore generale del commercio e Direzione generale del commercio", indicano il direttore generale e la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) "camera di commercio", indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.