clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 423 ultimo aggiornamento all'atto: 06/02/1953 --> Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953) (GU n.110 del 13-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 Dal 1 gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.