Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 dicembre 1990, n. 423 Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253. note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1991 (GU n.6 del 08-01-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli è inserito nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, relativa al triennio 1990-1992 - emanata con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990 - e riceve un contributo, per il 1990, di lire 900 milioni, a valere per il predetto triennio. 2. Il contributo assegnato dalla tabella di cui al comma 1 all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli è incrementato, per il 1990, di lire 400 milioni. 3. Per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella legge stessa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 123/1980 (Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali) è il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1› gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Condizioni per l'iscrizione nella tabella è che:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.