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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 424 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 424 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 424 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo. (GU n.118 del 12-05-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-5-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato covi regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Per la laurea in ingegneria meccanica l'insegnamento contraddistinto con il n. 19 viene così modificato: 19) Organizzazione aziendale e legislazione industriale (solo per gli indirizzi: Meccanica sperimentale: Minerario; Termotecnico; Navale); 19) Termodinamica e termocinetica applicata (solo per l'indirizzo chimico). Dopo l'art. 69, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti scientifici della Facoltà di ingegneria. Art.
  2. - Presso la Facoltà di ingegneria sono costituiti i seguenti istituti: Istituto di Chimica industriale; Istituto di Idraulica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n.
  3. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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