LEGGE 8 agosto 1985, n. 425 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 agosto 1985, n. 425 Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco. (GU n.196 del 21-08-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-9-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6". NOTA Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante: "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento", come risulta modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
- a)esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il centro studi ed esperienze;
- b)servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
- c)soccorsi tecnici, comprendenti: 1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti; 2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di elettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera; 3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione. Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi