lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 426 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarle e doganali. (GU n.151 del 16-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 1) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti: i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, e relative tabelle per il personale impiegatizio e per il personale operaio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, stipulati fra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della. Federazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione italiana, Autoferrotramvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacali Lavoratori, l'Unione italiana. Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; l'accordo collettivo nazionale 5 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale impiegatizio ed operaie dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di trasporto e di spedizione stipulato tra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasportatori e Ausiliari Traffico - U.I.L. -; e, in pari data tra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazioni nell'apposito Bollettino, n. 18 del 2 febbraio 1960, e n. 175 del 10 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, e l'accordo collettivo nazionale 5 luglio 1960 relativi al personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle aziende di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corriere dai corrieri e dalle aziende di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, eccettuati i rapporti di lavoro costituiti per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie di corriere, dai corrieri e dalle aziende di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 73. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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