cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 luglio 1977, n. 426 ultimo aggiornamento all'atto: 30/04/2010 --> Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010) (GU n.206 del 28-07-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.1 orig. 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736. La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura: L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate; lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi. Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.