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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina. (GU n.246 del 07-09-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-9-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art.

  1. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art.
  2. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è la laurea in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art.
  3. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non può essere superiore a quindici. Art.
  4. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art.
  5. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così per il passaggio dal 2° al 3°. Art.
  6. - La frequenza è obbligatoria. Art.
  7. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)". Art.
  8. - La scuola è disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia. Art.
  9. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: 1) morfologia normale e patologica del sangue; 2) biochimica ematologica; 3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici; 4) fisiopatologia del sangue (1° corso); 5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso); 6) tecnica di laboratorio (1° corso). 2° Anno: 1) fisiopatologia del sangue (2° corso); 2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso); 3) clinica delle emopatie (1° corso); 4) tecnica di laboratorio (2° corso); 5) immunoepatologia e genetica ematologica. 3° Anno: 1) clinica delle emopatie (2° corso); 2) terapia sistematica; 3) terapia trasfusionale; 4) radiobiologia; 5) radiodiagnostica e radioterapia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92 Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art.
  10. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art.
  11. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è la laurea in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art.
  12. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non può essere superiore a quindici. Art.
  13. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art.
  14. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così per il passaggio dal 2° al 3°. Art.
  15. - La frequenza è obbligatoria. Art.
  16. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)". Art.
  17. - La scuola è disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia. Art.
  18. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: 1) morfologia normale e patologica del sangue; 2) biochimica ematologica; 3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici; 4) fisiopatologia del sangue (1° corso); 5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso); 6) tecnica di laboratorio (1° corso). 2° Anno: 1) fisiopatologia del sangue (2° corso); 2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso); 3) clinica delle emopatie (1° corso); 4) tecnica di laboratorio (2° corso); 5) immunoepatologia e genetica ematologica. 3° Anno: 1) clinica delle emopatie (2° corso); 2) terapia sistematica; 3) terapia trasfusionale; 4) radiobiologia; 5) radiodiagnostica e radioterapia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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