a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 427 ultimo aggiornamento all'atto: 26/08/1982 --> Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1973, n. 496 (in G.U. 22/08/1973, n.216) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1982) (GU n.189 del 24-07-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5 6 7agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 9 10orig. 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-7-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi dei beni di largo consumo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 2. I comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonché considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo. Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto. Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici. Il listino e la copia devono essere sottoscritti dallo imprenditore. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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