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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizza

zione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428 ultimo aggiornamento all'atto: 10/03/1958 --> Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1958) (GU n.133 del 10-06-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9orig. 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-1946 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Considerata la necessità di addivenire alla sistemazione del pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato - ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo - anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:

  1. a)per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera le L. 500.000;
  2. b)pei 70% in contanti e pel 30% mediante titoli del Debito pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000; qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle L. 500.000, la quota stessa è aumentata fino al raggiungimento di tale comma. Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a L. 2.000.000 è subordinato al preventivo benestare del Ministero del tesoro. Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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