DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 428 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 428 Modificazione delle tariffe dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna. (GU n.109 del 10-05-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-5-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna; Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1951, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Articolo unico A decorrere dall'anno 1952, le tariffe dei diritti per la Borsa valori di Bologna, sono stabiliti come segue:
- a)ammissione a quotazione ufficiale sul listino di Borsa: diritto fisso annuo, L. 1000. In più: per ogni milione o frazione di milione: per i primi 25 milioni................................. L. 25 per i successivi fino a 50 milioni..................... " 20 per i successivi fino a 100 milioni.................... " 15 per i successivi oltre i 100 milioni................... " 10 L'impegno di quotazione è annuale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione;
- b)diritto da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di Borsa; diritto annuo fisso: istituti di credito, banchieri......................... L. 10.000 agenti di cambio....................................... " 2.000 commissionari.......................................... " 5.000 rappresentanti alle grida.............................. " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno.................. " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno.................. " 1.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 47. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi