Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 ultimo aggiornamento all'atto: 27/09/2024 --> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990). note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024) (GU n.10 del 12-01-1991 - Suppl. Ordinario n. 2) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI 1orig. 2 3 4orig. TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO IPROFESSIONI. 5 6 7 8 9orig. 10 11 CAPO II ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE 12orig. 13orig. 14 15 16 17 CAPO III CREDITIO E RISPARMIO 18 19 20 21 22 23orig. 24orig. 25 CAPO IV ASSICURAZIONI 26 27 28 CAPO V DISPOSIZIONI FISCALI 29orig. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CAPO VI TUTELA DEI CONSUMATORI 41 42 43 44 45 46orig. CAPO VII LAVORO 47agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 48 49 CAPO VIII PRODOTTI ALIMENTARI. 50 51 52 CAPO IX PRODUZIONE INDUSTRIALE. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 CAPO X POLITICA AGRICOLA 63orig. 64orig. CAPO XI SANITÀ VETERINARIA 65 66 CAPO XII TUTELA DELL'AMBIENTE 67orig. 68 69 70 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE 71 72orig. 73 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-4-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.