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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428 - Normattiva

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428 Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature. note: Entrata in vigore della legge: 24/1/1992 (GU n.6 del 09-01-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la:

  1. a)quantificazione su base annuale della capacità di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2;
  2. b)quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'ispezione periodica;
  3. c)individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttività, che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'articolo 2;
  4. d)fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati;
  5. e)individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8. 3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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