qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 429 ultimo aggiornamento all'atto: 21/10/1996 --> Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina. note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1996.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1996, n. 532 (in G.U. 21/10/1996, n.247). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1996) (GU n.196 del 22-08-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-10-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la situazione di estrema gravità determinatasi a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare i controlli sanitari, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, nonché di tutelare il consumatore con controlli mirati alla qualità delle carni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari (( o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, )) in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità: a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni; b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza; c) provvede alla specifica formazione del personale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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