o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43 ultimo aggiornamento all'atto: 29/01/2014 --> Divieto delle associazioni di carattere militare. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2014) (GU n.40 del 17-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-3-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948: Art. 1 Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi. La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi. Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.