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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 43 - Normattiva

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 43 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 gennaio 1950, n. 43 Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento. (GU n.57 del 09-03-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-3-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigioni,% di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto. Art.

  1. Sino ai 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, il periodo minimo dia imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio della attività partigiana essi rivestivano il grado sud. Uguale trattamento è fatto, al fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, siano stati promossi al grado, superiore con anzianità assoluta di grado anteriore, alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana. Art.
  2. La presente legge ha effetto dal 1 aprile
  3. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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