← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 43 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 43 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 43 Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Mirabella Imbaccari (Catania). (GU n.38 del 15-02-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-3-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 30 aprile 1940, integrato con dichiarazione 3 dicembre 1948 e postilla 12 gennaio 1950, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Mirabella Imbaccari (Catania). Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1951 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.