erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 agosto 1996, n. 431 Interventi urgenti per l'edilizia scolastica. note: Entrata in vigore della legge: 7/9/1997 (GU n.197 del 23-08-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-9-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Mutui per l'edilizia scolastica 1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 11 gennaio 1996, n. 23, concerne: "Norme per l'edilizia scolastica"; l'art. 4, che riguarda la programmazione, le procedure di attuazione ed il finanziamento degli interventi, così dispone nel comma 1: "1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi". - L'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come sopra modificato, è così formulato: "Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.