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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 - Normattiva

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2019 --> Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019) (GU n.292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 203) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO 1orig. 2agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 Capo II CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDIDEFINITI IN SEDE LOCALE 4agg.1 orig. 4 bis 5orig. Capo III ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILIADIBITI AD USO ABITATIVO 6agg.1 orig. 7agg.1 orig. Capo IV MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI 8agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9orig. 10 11agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo V DISPOSIZIONI FINALI 12 13orig. 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

  1. a)ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
  2. b)agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
  3. c)agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, ((4-bis,)) 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (47)

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