izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 432 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e dagli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Milano. (GU n.133 del 31-05-1961 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Contratti collettivi Contratti collettivi Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-6-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti il contratto collettivo nazionale, 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali; il Contratto collettivo nazionale, 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali Visti, per la provincia di Milano: il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, per i dirigenti di aziende agricole e forestali stipulato tra il Sindacato Proprietari conduttori, il Sindacato Affittuari Conduttori l'Associazione Agricola tra Proprietari di Fondi e il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali; il contratto collettivo integrativo, 25 settembre 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data; Vista ha pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Milano, in data 30 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano: - il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, relativo ai dirigenti di aziende agricole e forestali; - il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria; purché con esse compatibili. I minimi i trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 144. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.