DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 432 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 432 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano. (GU n.169 del 08-07-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art.
- - La durata del corso di studi è di tre anni. Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ciascun anno di corso (totale trenta iscritti). Il piano degli studi è il seguente: 1° Anno: Anatomia dell'apparato locomotore; Biomeccanica applicata all'esercizio fisico; Biochimica generale e applicata; Antropometria e auxologia; Storia, sistematica e tecnologia degli sport; Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport; Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva. 2° Anno: Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso; Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; Biochimica ed energetica muscolare; Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; Biofisica del muscolo (facoltativo); Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo); Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo); Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo). 3° Anno: Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione; Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; Medicina legale ed infortunistica; Traumatologia ed ortopedia dello sport; Fisiopatologia degli sport (facoltativo); Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n.
- - CARUSO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art.
- - La durata del corso di studi è di tre anni. Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ciascun anno di corso (totale trenta iscritti). Il piano degli studi è il seguente: 1° Anno: Anatomia dell'apparato locomotore; Biomeccanica applicata all'esercizio fisico; Biochimica generale e applicata; Antropometria e auxologia; Storia, sistematica e tecnologia degli sport; Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport; Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva. 2° Anno: Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso; Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; Biochimica ed energetica muscolare; Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; Biofisica del muscolo (facoltativo); Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo); Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo); Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo). 3° Anno: Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione; Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; Medicina legale ed infortunistica; Traumatologia ed ortopedia dello sport; Fisiopatologia degli sport (facoltativo); Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n.
- - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi