lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 432 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna. (GU n.215 del 19-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-9-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 525 a 530, relativi alla "Scuola di perfezionamento in anestesia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 525. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, della durata di tre anni, che conferisce il diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione. Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che avranno superato un esame di ammissione consistente in una prova scritta e in una prova orale su argomenti di fisiologia e di farmacologia. Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso e non potrà superare il numero di novanta per l'intero corso. Art. 526. - Non sono concesse abbreviazioni di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento. Art. 527. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia (biennale); Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; Internato. 2° Anno: Anestesiologia (biennale); Terapia antalgica; Rianimazione (biennale); Internato. 3° Anno: Rianimazione (biennale); Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialità; Internato. Verranno inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie: Tecnica degli esami endoscopici (I anno); Cardiologia per la rianimazione (II anno); Nozioni di tossicologia clinica (III anno). Tali insegnamenti costituiscono materia di esame. Art. 528. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di svolgere un internato presso la sede della scuola, in modo da ricavare una esperienza diretta sia in campo anestesiologico sia in rianimazione e terapia intensiva. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 529. - Alla fine di ogni anno di corso, gli iscritti sono tenuti a superare, in un unico gruppo, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno, per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali saranno sostenuti alla fine di ciascun corso biennale. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Art. 530. - Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dopo avere superato tutti gli esami di profitto, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità. Gli articoli da 554 a 559, relativi alla "Scuola di perfezionamento in chirurgia toracica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia toracica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia toracica Art. 554. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica, della durata di quattro anni, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica. Art. 555. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che, a giudizio del consiglio degli insegnanti, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici. Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno. Art. 556. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. Le materie fondamentali sono: 1° Anno: 1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici (parete toracica, apparato respiratorio, diaframma, mediastino, organi mediastinici, cuore e grossi vasi endotoracici); 2) Anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; 3) Anatomia patologica delle malattie del torace; 4) Anestesia e rianimazione nella chirurgia toracopolmonare ed in cardio-chirurgia. 2° Anno: 1) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale; 2) Fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; 3) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato, respiratorio, dell'esofago, del mediastino; 4) Semeiotica e diagnostica clinica strumentale dell'apparato cardiocircolatorio; 5) Diagnostica radiologica toraco-polmonare, del cuore e dei grossi vasi endotoracici. 3° Anno: 1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale); 2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale); 3) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma; 4) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare; 5) Elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie; 6) Elementi di fisioterapia respiratoria. 4° Anno: 1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale); 2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale); 3) Tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma; 4) Tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici; 5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea e dell'ipotermia. Art. 557. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare il corso di lezioni e le esercitazioni pratiche in corsia ed in sala operatoria. Art. 558. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo delle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e per quelli iscritti al 4° anno, per ottenere l'ammissione all'esame di diploma. Art. 559. - Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dopo aver superato gli esami di profitto, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità. Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Ematologia clinica e di laboratorio", in "Nefrologia medica", in "Tecnologie biomediche": Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 595. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha lo scopo di fornire un completamento culturale sul piano scientifico e una preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina. La scuola è denominata "Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio". La scuola di specializzazione in ematologia, avrà sede in un istituto universitario di medicina generale. La durata del corso di specializzazione in ematologia sarà di tre anni. La frequenza dovrà essere obbligatoria. Non potrà essere concesso più di un anno di abbreviazione di corso e tale concessione potrà essere fatta soltanto:
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