alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 433 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "SS. Trinità", con sede in Popoli. (GU n.192 del 30-07-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-8-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Pescara in data 17 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Santissima Trinità" di Popoli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 15 dello statuto approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1955; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "Santissima Trinità", con sede in Popoli (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara; tre membri eletti dal consiglio comunale di Popoli; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 276. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 47. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.