clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 434 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Proroga dei benefici fiscali per i materiali metallici e macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.111 del 14-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Articolo unico La validità del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari e per i materiali destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere, che non possono essere forniti dall'industria nazionale, già prorogata fino al 31 dicembre 1938 col regio decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1519, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 234, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1943 col regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1458, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 258, è prorogata, ancora fino al 31 dicembre 1953, con effetto dal 1 gennaio 1944. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 13. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.