← Italia

LEGGE 7 giugno 1951, n. 434 - Normattiva

LEGGE 7 giugno 1951, n. 434 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 giugno 1951, n. 434 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio. (GU n.143 del 26-06-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 11-7-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 4. - Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purché con votazione non inferiore allo stesso". Art. 4-bis (nuovo). - La "Direzione generale del personale e degli affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali". La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale della produzione industriale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.