clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 435 ultimo aggiornamento all'atto: 17/01/1953 --> Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1953) (GU n.111 del 14-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: Art. 1 Il Ministro per i lavori pubblici e i provveditori alle opere pubbliche nella rispettiva competenza sono autorizzati fino al 31 dicembre 1948 a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ad opere di proprietà delle Amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, semprechè i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. Per i lavori di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 649, la delega può essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano e degli enti ammessi ai benefici previsti dai citati decreti, semprechè ricorra la condizione di cui al precedente comma. Analoga facoltà spetta per l'esecuzione dei lavori al cui finanziamento si provvede con le spese autorizzate per opere straordinarie a sollievo della disoccupazione operaia. La delega può essere limitata anche alla sola progettazione o alla sola direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la competenza in materia di procedimenti di appalto, di liquidazione dei certificati di acconto rilasciati dalla direzione dei lavori e confermati dall'ingegnere capo del Genio civile, nonché in materia di esecuzione del collaudo dei lavori. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.