erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 435 Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana. (GU n.101 del 20-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 1. - È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi. Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonché all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi. Articolo 2. - Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonché dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonché enti privati che perseguono scopi di generale interesse. Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi. I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale. Articolo 3. - Il consorzio è retto da una assemblea composta:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.