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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 435 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 435 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 435 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari. (GU n.169 del 08-07-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Fisica terrestre; Idrobiologia e piscicoltura; Micropaleontologia; Petrografia delle rocce sedimentarie; Ultrastruttura della cellula. Art. 87, relativo alle propedeuticità degli esami per il suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera

  1. f)è abrogata e sostituita dalla seguente:
  2. f)"non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di anatomia umana". Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Sperimentazioni di chimica; Idrobiologia e piscicoltura; Immunogenetica; Ultrastruttura della cellula. Art. 89, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera
  3. e)è abrogata e sostituita dalla seguente:
  4. e)non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica e di anatomia umana. Art. 115. - All'elenco degli insegnamenti impartiti per il biennio propedeutico dopo l'insegnamento di cui al n. 9 è aggiunto il seguente: Disegno meccanico (per ingegneria meccanica). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 88. - CARUSO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Fisica terrestre; Idrobiologia e piscicoltura; Micropaleontologia; Petrografia delle rocce sedimentarie; Ultrastruttura della cellula. Art. 87, relativo alle propedeuticità degli esami per il suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera
  5. f)è abrogata e sostituita dalla seguente:
  6. f)"non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di anatomia umana". Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Sperimentazioni di chimica; Idrobiologia e piscicoltura; Immunogenetica; Ultrastruttura della cellula. Art. 89, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera
  7. e)è abrogata e sostituita dalla seguente:
  8. e)non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica e di anatomia umana. Art. 115. - All'elenco degli insegnamenti impartiti per il biennio propedeutico dopo l'insegnamento di cui al n. 9 è aggiunto il seguente: Disegno meccanico (per ingegneria meccanica). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 88. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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