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DECRETO 8 novembre 1989, n. 435 - Normattiva

DECRETO 8 novembre 1989, n. 435 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 8 novembre 1989, n. 435 Regolamento concernente i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana. note: Entrata in vigore del decreto: 2/2/1990 (GU n.14 del 18-01-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-2-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari; Visto il regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, ed in particolare l'art. 9; Vista la prima direttiva della commissione CEE del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il latte conservato (87/524/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L. 306 del 28 ottobre 1987; Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, riguardante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Sono approvati i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana, riportati in allegato. Essi sostituiscono quelli riportati nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 relativamente alle voci: "Latte condensato" e "Latte in polvere". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 8 novembre 1989 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1989 Registro n. 16 Sanità, foglio n. 123 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 9 del D.P.R. n. 327/1980 così recita: "Art. 9 (Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea). - Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanità, in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: L'allegato A al D.P.R. n. 327/1980 riporta sia le quantità di prodotto da prelevare ai fini dell'analisi sia le modalità operative da seguire nel prelevamento stesso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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