DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1993, n. 435 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu
alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1993, n. 435 Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonchè delle modalità di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e rinnovazione di essa. note: Entrata in vigore del decreto: 21-11-1993 (GU n.261 del 06-11-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I BANDIERA DEL CORPODI POLIZIA PENITENZIARIACapo IDEFINIZIONE 1 TITOLO I BANDIERA DEL CORPODI POLIZIA PENITENZIARIACapo IIBANDIERA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 2 3 4 5 6 Allegati Allegato A Allegato A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-11-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare il comma 1 dell'art. 7; Visto l'art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; Visto il regolamento sul servizio territoriale e di presidio, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 19 maggio 1973; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Classificazione
- Il Corpo di polizia penitenziaria è dotato della bandiera. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) prevede che: "Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria". - L'art. 23 del D.Lgs. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri) è così formulato: "Art.
- - Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale. Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi