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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 436 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 436 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di prob

lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 436 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.133 del 14-06-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-6-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1527, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e con quello per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: Art. 8. - Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Art. 9. - Il presidente:

  1. a)ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
  2. b)convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;
  3. c)determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
  4. d)firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituito. Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci. Art. 11. - Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro: 1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale; 2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale; 3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso; 4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio; 6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che può anche farsi rappresentare da un prorio delegato; 7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro. Art. 15. - Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri: 1) il presidente; 2) i due vice presidenti; 3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro; 4) uno dei consiglieri l'appresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro. Art. 16. - I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Art. 18. - Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e dai un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e nominato un supplente. Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. Art. 20. - Il direttore generale dell'istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9 dell'art. 14, che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo. Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali. Egli interviene, con voto consultivo alle sedute dei Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'istituto. Art. 22. - Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è com - posto come segue: 1) il presidente; 2) sette esperti particolarmente competenti nel problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro; 5) un rappresentante dell' Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; 6) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; 7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: 8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica; 9) il direttore generale dell'istituto. Art. 24. - Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue: 1) il presidente; 2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro; 5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 7) il direttore generale dell'istituito. Art. 26. - Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue: 1) il presidente; 2) sette esperti particolarmente competenti in problemi dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro; 5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e le salute pubblica; 6) una rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; 7) il direttore generale dell'istituto. Art. 29. - I Comitati provinciali della previdenza sociale sono composti: 1) da rappresentanze dei lavoratori dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato, per ciascuna sede, dal Comitato esecutivo dell'istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica, nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione; 2) il capo del circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente; 3) il medico provinciale, che interviene soltanto alle sedute in cui debbano trattarsi argomenti di carattere sanitario. I Comitati provinciali sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto. I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durante in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio. Le cariche di presidente e di membro del Comitato sono gratuite. Le riunioni dei Comitati provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei loro membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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