izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1949, n. 436 ultimo aggiornamento all'atto: 26/10/1951 --> Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1951) (GU n.169 del 26-07-1949 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Organi del piano di costruzione. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CAPO II Esercizio finanziario e contributi per il piano. 19 20 21 22 23 24 25 26 CAPO III Costruzione delle case. 27 28 29 30 31 32 33 CAPO IV Assegnazione degli alloggi. 34 35 36 37orig. 38orig. 39orig. 40 CAPO V Organizzazione dei servizi. 41 42 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-8-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito: 1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti; 2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori; 3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione; 4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate; 5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti. Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione "Ina-Casa", dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.